PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti, i nuclei familiari residenti, con un reddito inferiore a 15.000 euro annui, che non sono proprietari di una unità immobiliare abitativa e che non usufruiscono a qualsiasi titolo di alloggi di natura pubblica o di edilizia agevolata od economico-popolare hanno diritto, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a dedurre dal reddito imponibile il 50 per cento del canone di locazione, stabilito in base a contratto regolarmente registrato.

Art. 2.

      1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 25 milioni di euro a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2007 e 2008 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.