1. Nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti, i nuclei familiari residenti, con un reddito inferiore a 15.000 euro annui, che non sono proprietari di una unità immobiliare abitativa e che non usufruiscono a qualsiasi titolo di alloggi di natura pubblica o di edilizia agevolata od economico-popolare hanno diritto, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a dedurre dal reddito imponibile il 50 per cento del canone di locazione, stabilito in base a contratto regolarmente registrato.
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 25 milioni di euro a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2007 e 2008 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.